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STATUTO di MARINEOSOLIDALE
ART.1 E' costituita l'associazione " Marineosolidale-ONLUS ". L'associazione ha sede nel comune di Marineo in Corso dei Mille 121 L'associazione non ha scopo di lucro ed è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali, statali e comunitarie con particolare riferimento alla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire la sede, nonché di istituire sedi e sezioni distaccate nell'ambito della Regione Sicilia, del territorio nazionale ed internazionale. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa. La durata dell'associazione è illimitata.
TITOLO I I Finalità ed attività dell'associazione
ART.2 L'associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale verso le fasce emarginate della società e soprattutto verso i popoli del sud del mondo. In particolare, l'associazione si propone di contribuire alla tutela dei diritti civili. Per perseguire gli scopi associativi, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Essa potrà anche utilizzare personale esterno attraverso l'instaurazione di rapporti di collaborazione a vario titolo.
ART.3 Per conseguire l' obiettivo indicato, l'associazione svolge le seguenti attività: -iniziative sociali, culturali atte a perseguire obiettivi di solidarietà fra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite; -iniziative che hanno come obiettivo di far conoscere e di migliorare le condizioni della donna, dell'infanzia e delle fasce deboli ed emarginate; -progetti ed interventi propri o in collaborazione con altre associazioni e con organizzazioni non governative (ONG) anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo; -l'organizzazione e la gestione di attività nell'ambito della cooperazione internazionale: commercio equo e solidale, turismo responsabile, campi di lavoro,gemellaggi e adozioni a distanza di bambini, famiglie, classi, studenti e seminaristi; -l'attuazione di programmi di educazione allo sviluppo e di campagne di sensibilizzazione ed informazione sulla realtà dei paesi del sud del mondo; -iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno ed alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo; -l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, sportive, momenti conviviali, concorsi, mostre, seminari, conferenze ed incontri per conto degli stessi soci, di altre organizzazioni e di enti pubblici e privati, dove le eventuali donazioni ricevute serviranno per il raggiungimento dello scopo associativo; -la promozione di scambi a carattere culturale, artistico, scientifico, sportivo nel territorio nazionale e con paesi stranieri; -la produzione e la diffusione di materiale divulgativo, libri, riviste, audiovisivi, documentazione locale e terzomondiale e quant'altro si ritenga utile per il raggiungimento degli scopi dell'associazione ; -la pubblicazione e la distribuzione di informazioni, notiziari e giornali per la diffusione di una maggiore informazione delle attività dell'associazione e dei progetti promossi e realizzati a favore delle popolazioni del sud del mondo e, più ingenerale, delle fasce emarginate della società; -l'elaborazione di studi, la progettazione e la costruzione di impianti ed infrastrutture e la fornitura di attrezzature e di servizi, -la gestione di eventuali centri di ospitalità adibiti all'accoglienza ed alla convivenza di persone; -la promozione sociale e la formazione professionale di cittadini dei paesi del sud del mondo e la formazione di personale atto a svolgere attività di cooperazione internazionale, anche in collaborazione con altri organismi pubblici o privati; -l'articolazione in sezioni territoriali che, nel rispetto del presente statuto, possano svolgere attività autonome nel luogo in cui operano, le quali saranno disciplinate da appositi regolamenti interni; -la stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e/o privati, associazioni, ONLUS, ONG, istituzioni e organizzazioni operanti in Italia e all'estero per il raggiungimento degli obiettivi fissati. L'associazione si impegna a non svolgere attività diverse da quelle istituzionali, all’infuori di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO III I soci
ART.4 L'ammissione dei soci avviene per domanda degli interessati e su presentazione di almeno due soci ed è deliberata dall'assemblea dei soci. Potranno essere soci dell'associazione le persone fisiche, cittadini europei ed extracomunitari purchè maggiorenni ed altre associazioni,enti pubblici e privati aventi finalità non in contrasto con il presente statuto. Sono soci dell'associazione coloro che ne condividono gli scopi, partecipano alle attività sociali, sostengono economicamente e/o con prestazioni d'opera e professionali le iniziative promosse dall'associazione. L'adesione all'associazione ha durata indeterminata e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso o di esclusione. L'associazione può partecipare in qualità di socio ad altre associazioni o enti con scopi analoghi a quelli dell'associazione stessa.
ART.5 I soci hanno il diritto di: -partecipare alle riunioni dell'assemblea dei soci; -esprimere il prorio voto su ogni argomento posto all'ordine del giorno delle assemblee dei soci; -essere eletti membri del Consiglio Direttivo; -prendere parte a tutte le manifestazioni e le attività promosse dall'associazione; -prendere visione dei registri dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.
ART.6 I soci hanno l'obbligo di: -osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; -versare la quota annuale stabilita dall'assemblea; -mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione; -contribuire al perseguimento degli scopi associativi partecipando all'attività dell'associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal regolamento interno; -partecipare personalmente alla vita dell'associazione. Non è quindi ammessa in nessun caso la delega, nè per la partecipazione all'Assemblea dei soci, nè al Consiglio Direttivo.
ART.7 I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, esclusione, morosità e per causa di morte. L'esclusione è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato le dimissioni entro il 31 dicembre, saranno automaticamente associati anche per l'anno successivo e saranno pertanto tenuti al versamento della quota annuale stabilita dall'assemblea. Le dimissioni hanno decorrenza immediata, ma il socio rimane obbligato al versamento delle quote dovute. Inoltre, può essere escluso il socio che: 1)svolge attività in contrasto con quelle dell'associazione; 2)non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali; 3)danneggia moralmente e/o materialmente l'associazione. Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni di esclusione e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, termine entro il quale il socio può ricorrere all'Assemblea. Il socio escluso per motivi di morosità può, dietro domanda, essere riammesso se effettua tutti i pagamenti dovuti. La quota annuale non è rimborsabile.
TITOLO IV Gli organi
ART.8 Sono organi dell'associazione: 1)l'Assemblea dei soci; 2)il Consiglio Direttivo; 3)il Presidente.
ART.9 L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea stessa all'inizio dei lavori. Essa svolge le seguenti funzioni: 1)approva il bilancio consuntivo annuale; 2)stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali e i termini per il loro versamento; 3)elegge il Consiglio Direttivo; 4)nomina il tesoriere che, come il Presidente, è dotato di potere di firma congiunta sulle emissioni di assegni e sulla gestione dei fondi. 5)elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'associazione a maggioranza dei due terzi dei soci; 6)approva l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche; 7)delibera su tutti gli argomenti che vengono sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci; 8)delibera a maggioranza dei due terzi dei soci sulle modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci; 9)delibera a maggioranza dei due terzi dei soci sulla revoca del Consiglio Direttivo esclusivamente per giusta causa; 10)delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci per i motivi di cui ai punti 1,2 e 3 dell'art.7; 11)delibera con la maggioranza dei tre quarti dei soci sullo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti tranne nei casi sopra previsti.
ART.10 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente anche fuori dalla sede sociale almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, comunque ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne fa richiesta motivata almeno un terzo dei soci. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione da affiggersi nella sede dell'associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere anche la data della seconda convocazione. Tra la data fissata per la prima e la seconda convocazione deve esserci un' intervallo di almeno 1 ora. L'Assemblea s'intende validamente costituita, anche in mancanza delle suddette formalità, se sono presenti tutti i soci.
ART.11 Ogni socio ha diritto ad un voto. I voti sono palesi tranne per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
ART.12 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall' Assemblea dei soci. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e si riunisce almeno quattro volte l'anno per deliberare in merito al bilancio e alle attività da svolgere e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e quando lo richiedano i due terzi dei consiglieri. In caso di dimissioni, morte o decadenza dei consiglieri dovrà convocarsi l'Assemblea dei soci perchè provveda alla loro sostituzione. Non è ammessa delega per la partecipazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad allontanarsi dalla seduta durante le votazioni.
ART.13 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci e solo per giusta causa.
ART.14 Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nel rispetto delle direttive fissate dall'Assemblea dei soci. In particolare, esso: 1.elabora ogni anno, seguendo gli indirizzi dell'Assemblea, il programma delle attività dell'associazione e provvede alla loro attuazione; 2.gestisce il patrimonio dell'associazione; 3.redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci; 4.delibera sull'esclusione dei soci; 5.delibera sulla ratifica dell'operato svolto in modo autonomo dal Presidente in condizioni di necessità ed urgenza; 6.elabora l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; 7.stipula atti e contratti d'ogni genere inerenti l'attività sociale previa approvazione dell'Assemblea dei soci; 8.procede alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione previa approvazione dell'Assemblea dei soci; 9.nomina consulenti anche esterni all'associazione previa approvazione dell'Assemblea dei soci.
ART.15 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti a maggioranza dei soci e con voto segreto. In caso di dimissioni, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. L'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi, può revocare il Presidente solo per giusta causa. Il Presidente dura in carica un anno e non è rieleggibile per un altro mandato consecutivo
ART.16 Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede l'Assemblea, sottoscrive il verbale e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione. Il Presidente compie tutte le operazioni ordinarie e straordinarie per l'attività dell'associazione. In situazioni di effettiva necessità ed urgenza, assume i provvedimenti ordinariamente di competenza del Consiglio Direttivo, la cui omissione comporterebbe un danno all'associazione, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.
TITOLO V Le risorse economiche
ART.17 Le risorse economiche dell'associazione sono destinate agli obiettivi di cui all'art.2. Le entrate dell'associazione sono costituite: 1)dalle quote associative e dai contributi degli aderenti; 2)dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare; 3)da ogni altra entrata, contributo, sovvenzione o rimborso da convenzione che provenga a qualsiasi titolo da persone fisiche,da associazioni, da enti pubblici o privati,locali, nazionali,comunitari o esteri; 4)da entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse ed accessorie. I versamenti al fondo patrimoniale sono comunque a fondo perduto, quindi non sono né rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Il patrimonio dell'associazione è costituito: 1)dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione; 2)da donazioni, lasciti o successioni; 3)da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilanci. L'associazione potrà godere della sponsorizzazione da parte di persone fisiche,giuridiche, pubbliche e private, enti e associazioni.
TITOLO VI Il bilancio
ART.18 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio è elaborato dal Consiglio Direttivo e contiene le singole voci di spesa e d'entrata relative all'esercizio trascorso. Esso è approvato dall'Assemblea con voto palese a maggioranza dei due terzi. E' depositato presso la sede dell'associazione e può essere visionato da ogni socio.
ART.19 L'eventuale utile d'esercizio deve essere destinato alla realizzazione delle attività statutarie e di quelle direttamente connesse, o integralmente destinato al fondo di riserva dell'associazione. E' in ogni caso vietata la distribuzione degli utili, degli avanzi di gestione, dei fondi di riserva o di capitale ai soci sia in maniera diretta che indiretta durante la vita dell'associazione.
TITOLO VII La responsabilità
ART.20 L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.
TITOLO VIII Scioglimento
ART.21 L'Assemblea dei soci che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera anche sulla destinazione del patrimonio, sentito il parere dell’organo di controllo istituito ai sensi dell’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 N 662 che residua dalla liquidazione a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operino in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità.
ART.22 Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra gli associati o tra questi e l'associazione, sarà facoltà delle parti ricorrere la cognizione al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte ed il terzo nominato dagli altri due arbitri oppure,in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo.
TITOLO IX Disposizioni finali
ART.23 Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle leggi vigenti con particolare riferimento al Codice Civile ed in caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.
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